eco e sismabonus 110
prestazione energetica edificio studio tecnico d'ingegneria civile Vaglini Pisa
vulnerabilità sismica effettuata dallo studio tecnico vaglini

Il 17 Luglio è stato convertito in legge il così detto decreto “Rilancio” che è stato pubblicato in gazzetta ufficiale come “DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34“.

Il decreto legifera su molte tematiche tra cui l’edilizia ed il recupero del patrimonio edilizio esistente istituendo un imponente incentivo del 110% per i miglioramenti energetici e sismici.

Andiamo a vedere nel dettaglio le misure previste e quali interventi sulle nostre case ed abitazioni rientrano tra quelli incentivabili con una detrazione IRPEF del 110% in 5 anni.

Aspetto interessantissimo del decreto è la possibilità di cedere questo credito anche alla ditta e quindi avere la possibilità di effettuare i lavori quasi gratis, in ogni caso a dei prezzi veramente interessanti.

Con la conversione in legge le massime cifre detraibili sono state ridotte rispetto a quelle inizialmente previste, ma le andremo ad analizzare nel dettagli più avanti nell’articolo.

Il 23 Luglio è uscito da parte dell’agenzia delle entrate il primo documento con le linee guida da rispettare per accedere alle detrazioni fiscali introdotte dal decreto legge.

Nel documento dell’Agenzia delle Entrate consultabile al seguente link si trovano molti utili chiarimenti che permettono di capire se i lavori che vogliamo realizzare ed il nostro immobile sono tra quelli incentivabili o meno.

Mancano però ancora i limiti di spesa sule singole voci, ad esempio si vocifera di un limite di 100€/mq per la realizzazione del cappotto ma ancora non è stato ufficializzato niente.

l’incentivo si applica ai condomini ed alle abitazioni ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).
Sono quindi esclusi tutti gli edifici industriali e le abitazioni di lusso.

Sembra che saranno inclusi in una seconda fase anche interventi su edifici di aziende e cooperative interessate nel sociale, ma ancora non è stato definito.

Se possedete un immobile che rispetta i requisiti descritti sopra, possiamo passare a vedere nel dettaglio gli interventi incentivati:

  1. EcoBonus 110%
  2. Sismabonus 110%

Per tutti gli altri ricordatevi che valgono comunque la detrazione al 50% per ogni intervento di ristrutturazione, l’ecobonus “normale” al 65% ed il SismaBonus “normale” al 80%.

EcoBonus 110%

Per poter usufruire della detrazione è necessario eseguire uno dei seguenti interventi:

  1. Cappotto: interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda. La spesa massima detraibile varia a seconda della tipologia di abitazione.
    Infatti è di 50.000€ nel caso di edificio unifamiliare o comunque dotato di accesso indipendente;
    40.000€ nel caso di condomini fino a 8 unità immobiliari
    30.000€ nel caso di condomini oltre le 8 unità immobiliari.
    Il che significa che in un condominio composto da 4 appartamenti la cifra che è possibile detrarre al 110% è pari a 40.000€ x 4 = 160.000€.
    Un dettaglio da tenere in considerazione è che i materiali isolanti utilizzati devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi – CAM (ex DM 11 ottobre 2017), che in estrema sintesi devono essere a basso impatto ambientale e riciclabili;
  2. Caldaie a condensazione e a pompa di calore in condominio: interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione. L’impianto deve essere almeno in classe A e può essere abbinato all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (anch’essi oggetto del superbonus 110%) o a impianti di micro-cogenerazione (eolico, geotermico, etc…). La detrazione è calcolata su un tetto massimo di spesa pari a:
    – 30.000€ ad unità immobiliare nel caso di condomini fino a 8 unità immobiliari
    – 15.000€ nel caso di condomini oltre le 8 unità immobiliari.
    E’ riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
  3. Caldaie a pompa di calore in case singole: interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria con pompa di calore. Rispetto a agli interventi che è possibile fare sui condomini, sugli edifici unifamiliari è obbligatorio mettere una caldaia a pompa di calore e non a condensazione. L’impianto deve essere almeno in classe A e può essere abbinato all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (anch’essi oggetto del superbonus 110%) o a impianti di micro-cogenerazione (eolico, geotermico, etc…). La detrazione è calcolata su un tetto massimo di spesa di 30.000€ ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Questi interventi sono detraibili a patto di ottenere un miglioramento energetico di due classi per ogni unità immobiliare, certificato da un tecnico abilitato.

Se si effettua uno di questi interventi è possibile abbinarne altri ed anche questi usufruiranno della detrazione al 110%. Gli interventi abbinabili sono:

  • Sostituzione delle finestre;
  • Pannelli fotovoltaici, batterie d’accumulo e colonnine di ricarica per auto elettriche (di cui parleremo di seguito più approfonditamente);
  • L’acquisto e la posa in opera di schermature solari;
  • L’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
  • L’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative;
  • L’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
  • L’acquisto di generatori d’aria calda a condensazione;
  • La sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione.

La cosa interessante da specificare è che l’agenzia delle entrate ha chiarito che per usufruire della detrazione non è necessario ottenere il salto di due classi energetiche con il solo intervento principale(cappotto o sostituzione della caldaia) ma si può ottenere il salto due classi energetiche con la somma di tutti gli interventi realizzati.
questo è particolarmente interessante per le villette a schiera dove non si può realizzare il cappotto su tutti i lati dell’abitazione o per gli edifici vincolati dove spesso si hanno molte limitazione per eseguire questo genere di interventi.

Fotovoltaico, batterie d’accumulo e colonnine auto elettriche

Hanno diritto all’EcoBonus al 110% (sempre che l’intervento sia eseguito in concomitanza con i primi 3 interventi precedentemente descritti) anche gli impianti solari fotovoltaici fino ad un massimo di 48.000€ e comunque fino a 2.400€ per ogni kW di potenza nominale.
Potranno accedere anche i sistemi di accumulo integrati (batterie) negli impianti solari fotovoltaici, alle stesse condizioni degli impianti fotovoltaici e comunque fino a 1.000 euro di spesa per ogni kWh di capacità di accumulo.

L’Ecobonus al 110% si applica anche per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, anche questo a patto che sia eseguita assieme ad uno degli interventi che godono del maxi incentivo.

SismaBonus 110%

Il super incentivo del sismabonus al 110% si applica su condomini o su ville e villette prima casa al fine di ottenere un miglioramento di classe sismica pari a due categorie, in analogia con le classi energetiche.

Per ottenere questo miglioramento non sono previsti specifici interventi come nel caso dell’EcoBonus, ma tutto è rimandato all’ingegnere strutturale che progetterà i lavori. Questo perché gli edifici sono molto vari e non è possibile prevedere interventi standard.

In ogni caso gli interventi devono essere mirati al consolidamento e alla sicurezza sismica dell’edificio come:

  1. Rifacimento o consolidamento dei solai;
  2. Rifacimento o consolidamento del tetto;
  3. Rifacimento o consolidamento delle pareti verticali;

Quindi questo tipo di incentivo può essere particolarmente vantaggioso per quegli edifici che presentano lesioni o crepe nella struttura, specialmente quella in cemento armato (travi e pilastri).

In ogni caso questo incentivo può essere molto interessante e ampiamente utilizzato poiché la maggior parte del nostro Paese risulta essere sismico. Inoltre molti dei nostri edifici sono vecchi e hanno subito pochi lavori di manutenzione, specialmente dal punto di vista strutturale che è essenziale nel caso di terremoto.

Nel primo chiarimento dell’Agenzia delle Entrate su questo nuovo incentivo all’edilizia al 110% è specificato che seguiranno ulteriori linee guida in particolare per quanto riguarda la congruità dei prezzi delle singole lavorazioni.
Si vocifera infatti di un tetto di spesa per ogni lavorazione, ad esempio per il cappotto si parla di un limite di spesa di 100€/mq.
Vista l’incertezza su questo punto di fondamentale importanza perché si rischia di spendere di più di quanto poi ci sarà riconosciuto invitiamo tutte le persone interessate a questo tipo di intervento a contattarci per una verifica di fattibilità ma di aspettare poi per l’inizio dei lavori ulteriori chiarimenti da parte dell’agenzia delle entrate.